Art. 4.
(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione).

      1. Gli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali a carico del bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali. I contributi speciali a carico del bilancio dello Stato sono iscritti, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni.
      2. Gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono definiti sentita la Conferenza unificata.
      3. I contributi a specifica destinazione aventi carattere di generalità sono soppressi e l'attuazione degli interventi cui essi sono destinati è finanziata nell'ambito del finanziamento ordinario.

 

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